(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 10 gennaio 1983, n 2, e successive modifiche ed integrazioni, titolata «Interventi regionali per i centri storici»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Art. 30 che prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto l'Art. 75, cornma 3, della legge regionale n. 7/2000 che dispone che rimangono confermati i criteri e le modalita' determinati ai sensi dell'Art. 21 della legge regionale n. 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2321 di data 16 luglio 1999, registrata dalla delegazione della Corte dei conti di Trieste in data 6 ottobre 1999, registro 2, foglio 57 con la quale sono stati determinati, ai sensi dell'Art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29; i criteri per la concessione di provvidenze nel settore del «recupero edilizio e della riqualificazione dei centri storici - legge regionale n. 2/1983, legge regionale n. 18/1986 e capo V legge regionale n. 34/1987»; Ricordato che la legge regionale n. 2/1983 interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari nonche' per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo attraverso il finanziamento dell'attuazione dei piani regolatori particolareggiati comunali; Atteso infatti che l'Art. 13 della legge regionale n. 2/1983 prevede che la concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui trattasi abbia luogo sulla base della presentazione della relativa domanda da parte del comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano regolatore particolareggiato comunale; Atteso che sulla base di quanto su esposto gli importi richiesti dagli enti potenziali beneficiari sono particolarmente elevati anche perche', in molti casi, i comuni chiedono l'intero importo o l'importo residuo per la realizzazione degli interventi previsti nel piano relatore particolareggiato comunale; Preso atto che per limitare l'ammontare massimo assegnabile a ciascun comune, i vigenti criteri prevedono che esso sia costituito dal minore importo tra la somma effettivamente richiesta dal comune e il 20% delle effettive disponibilita' di bilancio e che, qualora residuino risorse, dette disponibilita' vadano ripartite in egual misura tra le domande utili derogando al sopraindicato limite del 20%; Preso altresi' atto che i vigenti criteri, per valutare 1'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno ventennali, prevedono che l'annualita' da assegnare venga attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli enti locali; Atteso che le limitazioni introdotte dai criteri vigenti alle somme assegnabili, per il meccanismo contabile-aritmetico dei criteri stessi, rischiano di attivare, nel caso di limitate richieste, un'eccessiva attribuzione di risorse che possono non essere consone alle dimensioni degli enti finanziati con conseguente difficolta' di spesa per gli stessi e, in sostanza, con scarsa o ridotta efficacia dell'intervento pubblico regionale; Preso atto che a vent'anni dall'entrata in vigore dell legge regionale n. 2/1983 si possa tracciare un bilancio sostanzialmente positivo dell'applicazione della norma e che tutti i centri storici primari ai quali la stessa e' stata applicata vanno ora supportati per i completamenti delle opere previste nei singoli piani particolareggiati; Ritenuto che tale indirizzo possa esprimersi con adeguati nuovi criteri di distribuzione delle risorse cercando di favorire le proposte che risultino di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla necessita' di distribuire armonicamente le risorse, alla necessita' di valorizzare la presenza di flussi turistici; Visto il testo del nuovo regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e ritenuto di approvarlo ai sensi dell' Art. 30 della legge regionale n. 7/2000; Dato atto che con decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. di data 21 maggio 2003, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 25 di data 18 giugno 2003, e' stato approvato il regolamento inerente i criteri e le modalita' di concessione della speciale sovvenzione prevista dal capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34; Ritenuto di confermare i criteri e le modalita' di selezione assunti ai sensi della legge regionale n. 29/1992 con propria deliberazione n. 2321 del 16 luglio 1999 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 18/1986 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio); Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2177 di data 27 agosto 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'Art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 settembre 2004 ILLY