(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale 27 marzo 1996, n. 18, e le successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  regionale  10  gennaio  1983, n 2, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  titolata  «Interventi  regionali  per i
centri storici»;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Art. 30 che prevede
che  i  criteri  e  le modalita' ai quali l'amministrazione regionale
deve  attenersi  per  la concessione di incentivi sono predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Visto  l'Art.  75,  cornma 3, della legge regionale n. 7/2000 che
dispone che rimangono confermati i criteri e le modalita' determinati
ai  sensi  dell'Art.  21  della legge regionale n. 29/1992, sino alla
loro  nuova  determinazione  in applicazione dell'Art. 30 della legge
regionale n. 7/2000;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 2321 di data 16
luglio  1999,  registrata  dalla delegazione della Corte dei conti di
Trieste  in  data  6 ottobre 1999, registro 2, foglio 57 con la quale
sono  stati  determinati, ai sensi dell'Art. 21 della legge regionale
28  agosto  1992,  n. 29; i criteri per la concessione di provvidenze
nel  settore  del  «recupero  edilizio  e  della riqualificazione dei
centri  storici  -  legge  regionale  n.  2/1983,  legge regionale n.
18/1986 e capo V legge regionale n. 34/1987»;
    Ricordato  che  la  legge  regionale  n. 2/1983 interviene per la
salvaguardia  dei  valori ambientali, storici ed artistici dei centri
storici  primari  nonche'  per  la  rivitalizzazione del loro tessuto
urbano   e  sociale  e  per  il  concreto  soddisfacimento  del  loro
fabbisogno  abitativo attraverso il finanziamento dell'attuazione dei
piani regolatori particolareggiati comunali;
    Atteso  infatti  che  l'Art.  13  della legge regionale n. 2/1983
prevede che la concessione e contestuale erogazione della sovvenzione
di  cui  trattasi  abbia  luogo  sulla base della presentazione della
relativa  domanda  da  parte  del  comune,  corredata  da copia della
deliberazione    comunale    di   adozione   del   piano   regolatore
particolareggiato comunale;
    Atteso  che sulla base di quanto su esposto gli importi richiesti
dagli  enti potenziali beneficiari sono particolarmente elevati anche
perche',  in  molti  casi,  i  comuni  chiedono  l'intero  importo  o
l'importo  residuo per la realizzazione degli interventi previsti nel
piano relatore particolareggiato comunale;
    Preso  atto  che  per  limitare l'ammontare massimo assegnabile a
ciascun  comune,  i vigenti criteri prevedono che esso sia costituito
dal minore importo tra la somma effettivamente richiesta dal comune e
il  20%  delle  effettive  disponibilita'  di bilancio e che, qualora
residuino  risorse,  dette  disponibilita'  vadano ripartite in egual
misura  tra  le  domande  utili derogando al sopraindicato limite del
20%;
    Preso   altresi'   atto  che  i  vigenti  criteri,  per  valutare
1'ammontare  della  sovvenzione  assegnata  a  mezzo di finanziamenti
pluriennali   su   limiti   di   impegno  ventennali,  prevedono  che
l'annualita' da assegnare venga attualizzata secondo la formula della
determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata
utilizzando  il  tasso  praticato  al momento del riparto dalla Cassa
depositi e prestiti per gli interventi degli enti locali;
    Atteso  che  le  limitazioni  introdotte dai criteri vigenti alle
somme assegnabili, per il meccanismo contabile-aritmetico dei criteri
stessi,  rischiano  di  attivare,  nel  caso  di  limitate richieste,
un'eccessiva  attribuzione  di risorse che possono non essere consone
alle  dimensioni degli enti finanziati con conseguente difficolta' di
spesa  per  gli stessi e, in sostanza, con scarsa o ridotta efficacia
dell'intervento pubblico regionale;
    Preso  atto  che  a  vent'anni  dall'entrata in vigore dell legge
regionale  n.  2/1983  si possa tracciare un bilancio sostanzialmente
positivo  dell'applicazione  della norma e che tutti i centri storici
primari  ai  quali  la stessa e' stata applicata vanno ora supportati
per   i   completamenti   delle  opere  previste  nei  singoli  piani
particolareggiati;
    Ritenuto  che  tale indirizzo possa esprimersi con adeguati nuovi
criteri  di  distribuzione  delle  risorse  cercando  di  favorire le
proposte che risultino di particolare rilevanza per l'amministrazione
regionale   in  relazione  al  complessivo  assetto  del  territorio,
all'istanza  sociale, alla necessita' di distribuire armonicamente le
risorse,  alla  necessita'  di  valorizzare  la  presenza  di  flussi
turistici;
    Visto  il testo del nuovo regolamento recante criteri e modalita'
per  la  concessione  della speciale sovvenzione prevista dall'Art. 1
della  legge  regionale  10  gennaio  1983,  n.  2, predisposto dalla
direzione  centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e ritenuto di
approvarlo ai sensi dell' Art. 30 della legge regionale n. 7/2000;
    Dato  atto  che  con  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
141/Pres. di data 21 maggio 2003, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  n.  25  di data 18 giugno 2003, e' stato approvato il
regolamento  inerente  i  criteri e le modalita' di concessione della
speciale  sovvenzione  prevista  dal  capo V della legge regionale 26
ottobre 1987 n. 34;
    Ritenuto  di  confermare  i  criteri  e le modalita' di selezione
assunti  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  29/1992  con propria
deliberazione  n.  2321  del  16  luglio  1999 per la concessione dei
contributi previsti dalla legge regionale n. 18/1986 (Norme regionali
per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio);
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2177 di data
27 agosto 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  della  speciale  sovvenzione  prevista dall'Art. 1 della
legge  regionale  10  gennaio  1983,  n.  2»,  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 settembre 2004
                                ILLY